Testo Unico sulla Sicurezza e Direttiva Macchine
Con l'uscita del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro (D.L. 9 Aprile 2008 n. 81) che sostituisce completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute, il datore di lavoro deve assicurare l'impiego di macchine e attrezzature sicure, che minimizzino i rischi nell'utilizzo per gli operatori.
I principali obblighi del datore di lavoro direttamente legati a problematiche di sollevamento dei carichi sono:
- valutare di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile)
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi RSPP (non delegabile)
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- aggiornare le misura di prevenzione
Tra le attrezzature di lavoro oggetto di valutazione dei rischi ci sono anche le attrezzature di sollevamento. In particolare le attrezzature amovibili sottogancio per il sollevamento devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE (ex 98/37/CE, Direttiva Macchine) per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza.
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